Chi è il responsabile dei detriti lasciati sull’asfalto?

Il sinistro stradale può verificarsi senza esiti catastrofici per gli utenti della strada: ma per la strada stessa? Cosa succede a seguito di un incidente ai detriti (vetro, plastiche e lamiere) che vengono lasciati sulla carreggiata?

Accade spesso: a seguito di una svista banale (mancato dare precedenza, mancato arresto allo stop, sorpasso azzardato) le automobili si scontrano, i conducenti restano illesi ma non così le loro vetture o le infrastrutture stradali. Vengono danneggiate parti delle auto, può verificarsi fuoriuscita di liquidi, possono essere rovinati guardrail, pali della luce, alberi.

A seguito della constatazione amichevole le auto vengono puntualmente rimosse, ma i detriti restano nella maggior parte dei casi a terra, diventando fonte di reale pericolo per i successivi utenti della strada. A volte, pezzi di vetro e di plastica vengono accostati al bordo della strada ma, nonostante questa minima attenzione, tale comportamento non è conforme alle prescrizioni di legge.

Un caso simile è accaduto a Putignano nella giornata di sabato 7 marzo, nelle prime ore del pomeriggio. Mancata precedenza, gran botto tra le autovetture, conducenti illesi e CID compilato. Tutto è andato per il meglio, non fosse per i detriti abbandonati a lato strada.

Il Nucleo Guardia Ambientale, interrogato in merito al comportamento da tenere a seguito di incidente stradale, ha inoltrato segnalazione al comando della Pulizia Municipale per denunciare la situazione in cui verte l’area del sinistro dopo che questo è avvenuto e si è risolto.

L’art. 15 del Codice della Strada sanziona il deposito (anche temporaneo) di rifiuti o materia di qualsiasi specie sulla strada stessa, ed individua il responsabile civile extracontrattuale nel conducente (e ne solidalmente obbligato) che ha determinato l’incidente attraverso la propria condotta scorretta.

Anche l’art. 161 del Codice della Strada parla di tale responsabilità: viene sanzionata la condotta di chi, non avendo potuto evitare la caduta sull’asfalto di materie viscide, infiammabili o atte a creare pericolo ed intralcio alla circolazione, non abbia provveduto ad adottare tutte le cautele necessarie per segnalare all’ente proprietario della strada o a un organo di pulizia il problema al fine di farlo rimuovere. Il soggetto responsabile deve sobbarcarsi il costo degli oneri della pulizia post-incidente e quindi del ripristino delle condizioni precedenti di sicurezza e viabilità.

In base alla normativa contenuta nella parte quarta del Testo Unico Ambientale, inoltre, i rottami derivanti dal sinistro stradale sono a tutti gli effetti rifiuti: in quanto tali, sui soggetti coinvolti nell’incidente incombe l’obbligo di rimuoverli (o segnalare ad enti competenti la loro presenza al fine di farli rimuovere) ed avviare un corretto smaltimento e recupero.

(Fonte articolo e foto: informatissimo.net)