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L’affidamento del servizio proposto dalla M.P.M. non si configura come “appalto” bensì come “concessione di servizio” in applicazione al D.lgs. n. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratto di concessione -, ove all’art. 3 c.1 lett. VV) definisce la “concessione di servizi” quale un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.
La M.P.M. è disponibile anche per l’affidamento del servizio di solo ripristino dei beni pubblici danneggiati a seguito di incidente.
Le strade provinciali e regionali che attraversano i centri abitati con meno di 10.000 abitanti restano sia di proprietà sia in gestione rispettivamente a Provincia e Regione. In tal caso la M.P.M interviene solo sulle strade comunali o dove richiesto.
Per quanto riguarda invece le strade provinciali e regionali che attraversano i centri abitati con più di 10.000 abitanti, la proprietà resta rispettivamente di Provincia e Regione, ma la gestione passa al Comune. In tal caso la M.P.M (a seguito della convenzione) interverrebbe sia nelle strade comunali sia in quelle provinciali e regionali in gestione.
Attualmente il servizio è svolto da un operaio comunale che spazza e sparge materiale antiscivolo nel luogo del sinistro stradale: ciò non incide sulle tasche dell’automobilista.
L’Operaio comunale, il cui costo non ricade direttamente sugli automobilisti ma sulle casse comunali (a pagare sono sempre e comunque i cittadini), oltre a non avere autorizzazioni ambientali, competenze, mezzi, prodotti, se dovesse, con estrema leggerezza, provvedere a riversare i materiali solidi e liquidi derivanti da incidenti stradali e sversamenti nelle cunette laterali o comunque a spargerli in modo improprio nelle aree circostanti, ad esempio “spazzando” i solidi e dilavando in modo improprio i liquidi, dovrà rispondere del reato di smaltimento abusivo di rifiuti (non di abbandono come privato cittadino) in quanto tale soggetto in quel momento ha l’obbligo di provvedere al corretto smaltimento o recupero di tali rifiuti.
Inoltre la M.P.M assicura la massima trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione Pubblica e con le Compagnie Assicurative: La M.P.M ha individuato sin da subito come un obiettivo cardine, la trasparenza da porre nei rapporti sia con le Amministrazioni pubbliche sia con le Compagnie di Assicurazione: si è posta particolare attenzione nella gestione delle pratiche atte alla richiesta di pagamento di quanto dovuto alla M.P.M per ottenere un congruo ed equo riconoscimento dell’indennizzo dovuto per il servizio svolto.
Le Assicurazioni sono tenute al risarcimento dei danni provocati a terzi (nel caso di specie il Comune-Proprietario della strada danneggiata e insozzata)
Il servizio è completamente a costo zero per il Comune, M.P.M si rifà sull’RCA di chi ha causato l’incidente, nel caso in cui non ci sia un responsabile identificato il costo della pulizia sarà interamente sostenuto dalla M.P.M.
Al momento della sottoscrizione il contratto è pubblicizzato con tutte le forze dell’ordine e la chiamata può essere fatta da tutti. Il carro attrezzi e/o servizio di reperibilità non hanno autorizzazioni ambientali, competenze, mezzi, prodotti in grado di garantire un perfetto intervento eseguito con tutti i crismi del caso. Una mancata o erronea pulizia predispone il luogo ove è occorso il sinistro a potenziali futuri incidenti e può creare grandissimi problemi civili e/o penali all’Amministrazione quale proprietario della strada.
Le uniche richieste per il Comune sono elencate all’art. 9 della convenzione e riguardano esclusivamente la richiesta di avere le informazioni relative alle modalità dell’incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi per poter chiedere quanto spettante ad M.P.M e quella di pubblicizzare la convenzione sottoscritta per poterla fare funzionare il meglio possibile.
L’Operaio comunale, il cui costo non ricade direttamente sugli automobilisti ma sulle casse comunali (a pagare sono sempre e comunque i cittadini), oltre a non avere autorizzazioni ambientali, competenze, mezzi, prodotti, se dovesse, con estrema leggerezza, provvedere a riversare i materiali solidi e liquidi derivanti da incidenti stradali e sversamenti nelle cunette laterali o comunque a spargerli in modo improprio nelle aree circostanti, ad esempio “spazzando” i solidi e dilavando in modo improprio i liquidi, dovrà rispondere del reato di smaltimento abusivo di rifiuti (non di abbandono come privato cittadino) in quanto tale soggetto in quel momento ha l’obbligo di provvedere al corretto smaltimento o recupero di tali rifiuti.
Inoltre M.P.M assicura la massima trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione Pubblica e con le Compagnie Assicurative: M.P.M ha individuato sin da subito come un obiettivo cardine, la trasparenza da porre nei rapporti sia con le Amministrazioni pubbliche sia con le Compagnie di Assicurazione: si è posta particolare attenzione nella gestione delle pratiche atte alla richiesta di pagamento di quanto dovuto alla M.P.M per ottenere un congruo ed equo riconoscimento dell’indennizzo dovuto per il servizio svolto.
Le Assicurazioni sono tenute al risarcimento dei danni provocati a terzi (nel caso di specie il Comune-Proprietario della strada danneggiata e insozzata)
Si può procedere con l’affidamento diretto in concessione ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 per contratti fino a € 40.000,00.
Il servizio non è acquistabile sul portale delle Amministrazioni Pubbliche. M.P.M è però iscritta alla maggior parte delle piattaforme elettroniche Regionali ( Portale Arca Sintel Lombardia, Portale Empulia Puglia, Portale Emilia Intercenter