RISPONDE L’ESPERTO | Sversamento di materiale sulla strada: chi paga e quali sono gli obblighi dell’Ente

Parliamo di gestione della strada laddove si verifichi lo sversamento di materiale. Il dubbio sorge su chi deve richiedere il servizio di manutenzione e di bonifica dello sversamento e, cosa più importante, a chi spetta il pagamento dell’opera. Ecco la risposta dell’Avvocato Fabrizio Giuggiolini.

Avvocato Fabrizio Giuggiolini

L’ente gestore è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria (art 14 cds), anche mediante una società concessionaria o comunque appaltatrice (art 14 comma 3 cds). Ma l’incidente stradale è un evento specifico ed imprevedibile, del quale l’Ente può non essere a conoscenza. Per questo il codice della strada stabilisce che lo “sgombero” dei materiali caduti a terra (es rottura della coppa dell’olio, spargimento di vetri a terra, ecc.), debba essere effettuato in prima battuta dai soggetti coinvolti nell’evento (art 161 cds). Pertanto nel caso in cui durante la circolazione lungo le strade si rendesse necessaria tale attività, il sinistrato che richieda l’intervento della società specializzata nello sgombero, dovrà sostenerne i costi, che comunque, trattandosi si spese conseguenti ad un sinistro, potranno essere refuse in RCA.

I rischi che si corrono se non si ripristina correttamente la strada: 

Il codice della strada sanziona chi ha omesso di effettuare lo sgombero della carreggiata con una multa (art 161 cds) ed in alcuni casi con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (art 15 e 211 cds)”. In poche parole se non lo si fa spontaneamente, gli esborsi aumentano, visto e considerato che oltre alla contravvenzione, si dovrà comunque pagare l’opera. Quello che dovrebbe però maggiormente interessare, sono le responsabilità connesse alla mancata esecuzione di questi interventi. Se infatti mi trovassi a viaggiare su una strada ed avessi un incidente a causa del materiale lasciato a terra da un altro automobilista, potrei agire sia nei confronti di quest’ultimo, direttamente responsabile, nonché dell’ente in qualità di custode della strada. La dinamica dell’evento determinerà poi l’imputazione delle responsabilità.

La prescrizione del diritto di risarcimento connesso agli incidenti stradali:

La prescrizione in questo caso è breve, ovvero di due anni, a decorrere dalla data del sinistro. E’ bene dunque che i soggetti che hanno chiesto l’intervento del privato, si attivino da subito formalizzando una richiesta di indennizzo, per evitare il rischio che quanto pagato non gli possa più essere rimborsato. Soltanto nel caso in cui vi sia a monte una concessione di servizio o una cessione di credito (da parte del privato o dell’ente), questo incombente resterà a carico della società che ha effettuato l’intervento.

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