Decreto Rilancio: le ultime novità sulle sanificazioni

Sanificazione M.P.M

«Crediti d’imposta per la sanificazione in misura pari al 60% per le spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario». E’ quanto si legge nel Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio.

All’articolo 130 quater si legge: «Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020».

In particolare, all’incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera

b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

  • Il bonus può essere utilizzato in modalità alternative: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n.241/1997.
  • Non si applicano i limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2997 e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e neppure della base imponibile dell’IRAP.